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Normativa sulla raccolta e commercializzazione dei
funghi in Italia
La raccolta ed il consumo dei funghi in Italia è disciplinata
dalla Legge 23 agosto 1993, n. 352 "Norme quadro in materia di raccolta e
commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati" e dal DPR 14 luglio
1995, n. 376 "Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della
commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati".
La suddetta Legge 352 del 1993 stabilisce le linee guida e
demanda alle Regioni il compito di regolamentare la raccolta nel loro
territorio, disciplinando le funzioni amministrative, per gli adempimenti di
legge, avvalendosi dei Comuni e delle Province ed anche attraverso la
collaborazione delle Associazioni Micologiche di rilevanza nazionale o
regionale.
In particolare la Legge 352/1993 all'art. 5 stabilisce:
-
Nella raccolta dei funghi epigei è vietato l'uso di rastrelli,
uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il
micelio fungino o l'apparato radicante della vegetazione.
-
Il carpoforo raccolto deve conservare tutte le caratteristiche
morfologiche che consentono la sicura determinazione della specie.
-
E' vietata la distruzione volontaria dei carpofori fungini di
qualsiasi specie.
-
I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori idonei a
consentire la diffusione delle spore. E' vietato in ogni caso l'uso di
contenitori di plastica.
La Legge vieta anche la raccolta allo stato di ovolo chiuso dell'Amanita
caesaria e vieta la raccolta nelle riserve naturali, nei parchi naturali e
nelle aree interdette dall'Autorità Forestale, salvo diversa disposizione degli
organismi di gestione.
Le Regioni, sentite le Province ed i Comuni, determinano le
quantità massime che è possibile raccogliere giornalmente per persona e comunque
entro il limite massimo di tre chilogrammi.
La seconda parte della Legge 352/1993, riguardante la
commercializzazione dei funghi, è stata parzialmente modificata ed integrata dal
DPR 14 luglio 1995, n. 376.
Il DPR 376/1995 stabilisce le norme che regolano la
commercializzazione dei funghi epigei, ed indica le specie che possono essere
poste in commercio, allo stato fresco, conservati o essiccati. Viene precisato
che i funghi devono essere confezionati ed etichettati con l'indicazione del
nome scientifico delle relative specie. Riguardo i funghi secchi commerciabili è
vietata la vendita allo stato sfuso, salvo quelli del gruppo Boletus edulis.
E' importante sapere che la vendita dei funghi
freschi spontanei destinati al dettaglio (non quelli coltivati), è consentita
previa certificazione sanitaria rilasciata dalle USL. Spesso alcuni sprovveduti
acquirenti, specialmente quelli delle fiere locali, acquistano funghi senza
richiedere il previsto certificato e si ritrovano dopo, al loro prudente
controllo presso gli Ispettori Sanitari con i carpofori sequestrati in quanto
non commestibili, oppure può accadere che, i meno prudenti, si ritrovano in
ospedale.
L'elenco
delle specie commerciabili (sottolineati = anche
secchi) è il seguente:
Agaricus arvensis - Agaricus bisporus - Agaricus
bitorquis - Agaricus hortensis (Agaricus bisporus var. albidus) - Agrocybe
aegerita (Pholiota aegerita o Piopparello) - Amanita caesarea -
Armillaria mellea (chiodino) - Auricularia
auricola judae - Boletus aereus - Boletus appendiculatus - Boletus
badius (Xerocomus badius) - Boletus edulis - Boletus granulatus (Suillus
granulatus) - Boletus impolitus - Boletus luteus (Suillus luteus) -
Boletus pinicola (Boletus pinophylus) - Boletus regius - Boletus
reticulatus (Boletus aestivalis) - Boletus rufa (Leccinum aurantiacum) -
Boletus scabra (Leccinum scabrum) - Cantharellus (tutte le specie escluse
subcibarius, tubaeformis var. lutescens e muscigenus) - Clitocybe geotropa -
Clitocybe gigantea - Craterellus cornucopiodes - Hydnum repandum -
Lactarius deliciosus - Leccinum (tutte le specie) - Lentinus edodes
- Macrolepiota procera - Marasmius oreades - Morchella (tutte le
specie) - Pleurotus cornucopiae - Pleurotus eryngii - Pleurotus ostreatus
- Pholiota mutabilis - Pholiota nameko mutabilis - Tricholoma columbetta -
Tricholoma georgii (Calocybe gambosa) - Tricholoma imbricatum - Tricholoma
portentosum - Tricholoma terreum - Volvariella esculenta - Volvariella volvacea
- Stropharia rugosoannulata.
Possono altresì essere poste in commercio altre specie
riconosciute idonee con successivi decreti o provenienti da altri paesi della
Comunità Europea, purchè in essi legalmente commercializzate.
Va ricordato che nell'elenco figurava anche il
Tricholoma equestre che, con recente decreto, è stato posto tra le specie di cui
è vietato il consumo in quanto vi sono stati, in Francia, casi di intossicazioni
mortali.
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Testo completo della:
Legge 23 agosto 1993, n. 352
[modificata dal DPR 14 luglio 1995, n. 376]
Norme quadro in materia di raccolta e
commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato; il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:
Capo I - Raccolta dei funghi
Art.1
- Le regioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22
luglio 1975, n. 382, e degli articoli 66 e 69 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvedono a disciplinare con proprie leggi
la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei, nel rispetto
dei principi fondamentali stabiliti dalla presente legge. Le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono in base alle
competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti.
- È fatta salva la vigente normativa di carattere generale
concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle
sostanze alimentari e delle bevande.
Art. 2
- Le regioni esercitano le funzioni amministrative per gli
adempimenti di cui alla presente legge avvalendosi dei comuni, delle province
e delle comunità montane, anche attraverso la collaborazione delle
associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale.
- Le regioni disciplinano con proprie norme le modalità di
autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei determinando anche le
agevolazioni in favore dei cittadini che effettuino la raccolta al fine di
integrare il reddito normalmente percepito.
- Le agevolazioni di cui al comma 2 si applicano ai
coltivatori diretti, a qualunque titolo, e a tutti coloro che hanno in
gestione propria l'uso del bosco, compresi gli utenti dei beni di uso civico e
di proprietà collettive, nonché i soci di cooperative agricolo-forestali.
Art. 3
- Al fine di tutelare l'attività di raccolta dei funghi
nei territori classificati montani, le regioni possono determinare, su parere
dei comuni e delle comunità montane interessati, le zone, ricomprese in detti
territori, ove la raccolta è consentita ai residenti anche in deroga ai limiti
previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2.
- Le regioni, su richiesta dei soggetti di cui
all'articolo 2, comma 3, possono autorizzare la costituzione di aree,
delimitate da apposite tabelle, ove la raccolta dei funghi è consentita a fini
economici.
Art. 4
- Le regioni, sentiti le province, i comuni e le comunità
montane, determinano la quantità massima per persona, complessiva ovvero
relativa a singole specie o varietà, della raccolta giornaliera di funghi
epigei, in relazione alle tradizioni, alle consuetudini e alle esigenze locali
e comunque entro il limite massimo di tre chilogrammi complessivi.
- Le regioni vietano la raccolta dell'Amanita caesarea
allo stato di ovolo chiuso e stabiliscono limiti di misura per la raccolta di
tutte le altre specie, sentito il parere delle province, dei comuni e delle
comunità montane competenti per territorio.
Art. 5
- Nella raccolta dei funghi epigei è vietato l'uso di
rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del
terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione.
- Il carpoforo raccolto deve conservare tutte le
caratteristiche morfologiche che consentono la sicura determinazione della
specie.
- È vietata la distruzione volontaria dei carpofori
fungini di qualsiasi specie.
- I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori
idonei a consentire la diffusione delle spore. È vietato in ogni caso l'uso di
contenitori in plastica.
- È vietata la raccolta e l'asportazione, anche a fini di
commercio, della cotica superficiale del terreno, salvo che per le opere di
regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria
delle strade e dei passaggi e per le pratiche colturali, e fermo restando
comunque l'obbligo dell'integrale ripristino anche naturalistico dello stato
dei luoghi.
Art. 6
- La raccolta dei funghi epigei è vietata, salva diversa
disposizione dei competenti organismi di gestione:
- nelle riserve naturali integrali;
- nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve
naturali e in parchi naturali regionali, individuate dai relativi organismi di
gestione;
- nelle aree specificamente interdette dall'autorità
forestale competente per motivi silvo-colturali;
- in altre aree di particolare valore naturalistico e
scientifico, individuate dagli organi regionali e locali competenti.
- La raccolta è altresì vietata nei giardini e nei terreni
di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili
medesimi, salvo che ai proprietari.
Art. 7
- Le regioni possono, per motivi di salvaguardia
dell'ecosistema, disporre limitazioni temporali alla raccolta dei funghi
epigei solo per periodi definiti e consecutivi.
- Le regioni possono inoltre vietare, per periodi
limitati, la raccolta di una o più specie di funghi epigei in pericolo di
estinzione, sentito il parere o su richiesta delle province, dei comuni e
delle comunità montane competenti per territorio.
Art. 8
- In occasione di mostre, di seminari e di altre
manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, il
presidente della giunta regionale, sentito l'assessore competente, può
rilasciare autorizzazioni speciali di raccolta per comprovati motivi di
interesse scientifico. Tali autorizzazioni hanno validità per un periodo non
superiore ad un anno e sono rinnovabili.
Art. 9
- [comma abrogato - sostituito dall'art.1
del DPR 14 luglio 1995, n. 376]
Al fine della tutela della salute pubblica, le regioni,
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
organizzano, nell'ambito delle unità sanitarie locali, uno o più centri di
controllo micologico pubblico (ispettorati micologici), avvalendosi anche, in
via transitoria e comunque escludendo l'instaurazione di rapporti di lavoro
dipendente, delle associazioni micologiche e naturalistiche di rilevanza
nazionale o regionale.
- I centri di cui al comma 1 sono costituiti utilizzando
strutture già operanti e personale già dipendente.
- Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai
commi 1 e 2, le regioni si avvalgono delle disponibilità finanziarie ad esse
già attribuite, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
Art. 10
- Le regioni, le province, i comuni e le comunità montane,
anche attraverso le associazioni micologiche e naturalistiche di rilevanza
nazionale o regionale, nonché il Corpo forestale dello Stato, possono
promuovere l'organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici, di convegni
di studio e di iniziative culturali e scientifiche che riguardino gli aspetti
di conservazione e di tutela ambientale collegati alla raccolta di funghi
epigei, nonché la tutela della flora fungina.
- Le attività di cui al comma 1 sono organizzate e svolte
nei limiti delle risorse già disponibili, senza oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato.
Art. 11
[abrogato dal DPR 14 luglio 1995, n.
376]
- La vigilanza
sull'applicazione della presente legge è affidata agli agenti del Corpo
forestale dello Stato. Sono inoltre incaricati della vigilanza
sull'applicazione della presente legge, oltre ai nuclei antisofisticazione
dell'Arma dei carabinieri, le guardie venatorie provinciali, gli organi di
polizia locale urbana e rurale, gli operatori professionali di vigilanza e
ispezione delle unità sanitarie locali aventi qualifica di vigile sanitario o
equivalente, le guardie giurate campestri, gli agenti di custodia dei consorzi
forestali e delle aziende speciali e le guardie giurate volontarie.
- Le guardie
giurate devono possedere i requisiti di cui all'articolo 138 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, e prestare giuramento davanti al prefetto.
- Nelle aree
protette nazionali e regionali la vigilanza viene svolta con il coordinamento
degli enti di gestione.
Art. 12
- Le regioni adeguano la propria legislazione alle norme
della presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.
Art. 13
- Ogni violazione delle norme adottate dalle regioni ai
sensi del presente capo comporta la confisca dei funghi raccolti, fatta salva
la facoltà di dimostrarne la legittima provenienza, e l'applicazione, da parte
delle competenti autorità, della sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire cinquantamila a lire centomila, nonché, nei casi determinati
dalle regioni, la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 2.
- È fatta salva l'applicazione delle vigenti norme penali
qualora le violazioni alle disposizioni contenute nel presente capo
costituiscano reato.
Capo II - Commercializzazione dei funghi
Art. 14 [abrogato - sostituito
dall'art.2 del DPR 14
luglio 1995, n. 376]
- La vendita
dei funghi freschi spontanei è soggetta ad autorizzazione comunale.
- La rivendita
dei funghi coltivati rimane assoggettata alla normativa vigente per i prodotti
ortofrutticoli.
Art. 15 [abrogato - sostituito
dall'art.3 del DPR 14 luglio 1995,
n. 376]
- La vendita
al dettaglio dei funghi freschi spontanei è consentita, previa certificazione
di avvenuto controllo da parte dell'unità sanitaria locale, secondo le
modalità previste dal regolamento locale d'igiene.
Art. 16 [abrogato - sostituito
dall'art.4 del
DPR 14 luglio 1995, n. 376]
- È consentita
la commercializzazione delle seguenti specie e varietà di funghi freschi
spontanei:
- Boletus
edulis e relativo gruppo (Boletus edulis, Boletus pinicola, Boletus aereus,
Boletus reticulatus);
- Cantharellus
cibarius;
- Cantharellus
lutescens;
- Amanita
caesarea;
- Morchella
(tutte le specie);
- Clitocybe
gigantea, nebularis,
geotropa;
- Tricholoma
georgii;
- Pleurotus
eryngii;
- Armillaria
mellea.
- L'elenco di
cui al comma 1 è integrato con altre specie riconosciute idonee alla
commercializzazione con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
Art. 17 [abrogato - sostituito dall'art.5
del DPR 14 luglio 1995, n. 376]
- Con la
denominazione di "funghi secchi" possono essere posti in commercio funghi
appartenenti alle seguenti specie e varietà:
- Boletus
edulis e relativo gruppo (Boletus edulis, Boletus pinicola, Boletus aereus,
Boletus reticulatus);
- Cantharellus
cibarius (tutte le specie);
- Agaricus
bisporus;
- Marasmius
oreades;
- Auricularia
auricula-judae.
- Possono
essere altresì poste in commercio altre specie riconosciute eduli con decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con
il Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- Con la
denominazione di "funghi porcini" possono essere posti in commercio solo
funghi appartenenti alla specie Boletus edulis e relativo gruppo.
- È
obbligatoria nell'etichettatura dei funghi secchi la dizione: "Contenuto
conforme alla legge".
- La
denominazione di vendita deve essere accompagnata da menzioni qualificative
rispondenti alle caratteristiche che sono fissate, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Art. 18 [abrogato - sostituito dall'art.6
del DPR 14 luglio 1995, n. 376]
- I funghi
secchi sono venduti, con l'indicazione facilmente visibile del nome
scientifico del fungo contenuto, in confezioni chiuse, con almeno la metà di
una facciata trasparente, in modo da consentire il controllo del contenuto, ai
sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, e del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.
- Ogni
confezione deve contenere funghi della stessa specie.
- Le imprese e
i soggetti singoli o associati che svolgono attività di preparazione o di
confezionamento di funghi secchi o conservati indicano nella richiesta di
autorizzazione, di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e
successive modificazioni, anche le generalità del perito od espero nella
materia, regolarmente iscritto al ruolo della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura della provincia, sotto il cui controllo avvengono la
lavorazione ed il confezionamento. Le imprese già operanti alla data di
entrata in vigore della presente legge si adeguano alle disposizioni di cui al
presente comma entro il termine di dodici mesi dalla data suddetta.
- I
contravventori alle disposizioni di cui al comma 3 sono puniti con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire un
milione.
Art. 19 [abrogato - sostituito dall'art.7
del DPR 14 luglio 1995, n. 376]
- È vietata la
vendita al minuto di funghi secchi allo stato sfuso, ad eccezione dei funghi
appartenenti alla specie Boletus edulis e relativo gruppo (porcini) che
abbiano caratteristiche merceologiche classificabili come extra (sezioni
intere e carne perfettamente bianca). Tali funghi sono posti in vendita previa
autorizzazione rilasciata dal comune, sentita la commissione di cui
all'articolo 11 della legge 11 giugno 1971, n. 426.
- È consentita
la vendita dei funghi secchi sminuzzati purché rispondenti alle
caratteristiche di cui all'articolo 17, comma 5.
Art. 20 [abrogato - sostituito dall'art.8
del DPR 14 luglio 1995, n. 376]
- Con decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
stabilite le gamme di quantità e di capacità nominali dei contenitori per i
preimballaggi di funghi secchi.
- Il valore di
umidità del prodotto preimballato non può essere superiore al 12 per cento +/-
2 m/m.
Art. 21 [abrogato - sostituito dall'art.9
del DPR 14 luglio 1995, n. 376]
- I funghi
conservati sott'olio, sott'aceto, in salamoia, sottovuoto, al naturale,
congelati, surgelati, o altrimenti preparati debbono appartenere a specie
facilmente riconoscibili e ben conservabili. Ogni confezione può contenere
funghi di una o più specie.
- Su ogni
confezione sono riportati in modo facilmente visibile i nomi scientifici delle
specie di funghi contenute e le rispettive quantità, espresse percentualmente
in ordine decrescente, ai sensi dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1962,
n.283, come sostituito dall'articolo 5 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, e
dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.
Art. 22 [abrogato dal
DPR 14 luglio 1995, n. 376]
- Per ogni
specie fungina destinata alla conservazione, secondo le modalità di cui
all'articolo 21, l'unità sanitaria locale competente rilascia, previo
accertamento dei requisiti previsti dalla presente legge, apposita
autorizzazione, i cui estremi sono indicati sull'etichetta del prodotto
conservato.
-
L'autorizzazione di cui al comma 1 ha validità su tutto il territorio
nazionale.
Art. 23
- La violazione delle norme di cui la presente capo, fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 4, comporta l'applicazione, da
parte delle competenti autorità, della sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni. È fatta salva
l'applicazione delle vigenti norme penali qualora le violazioni alle
disposizioni contenute nel presente capo costituiscano reato.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 23 agosto 1993
Testo completo del:
Decreto del Presidente della Repubblica
14 luglio 1995, n. 376
Regolamento concernente la disciplina
della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e
conservati
Il Presidente della Repubblica
Visto l'art. 87, comma 5, della Costituzione;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, e, in particolare, l'art. 50, il quale
stabilisce che, con la procedura prevista dall'art. 4, comma 5, della legge 9
marzo 1989, n. 86, possono essere emanate norme regolamentari per rivedere la
produzione e la commercializzazione dei prodotti alimentari conservati e non,
anche se disciplinati con legge;
Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86, recante norme generali sulla partecipazione
dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione
degli obblighi comunitari;
Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
Vista la legge 30 aprile 1963, n. 283, concernente la disciplina igienica della
produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, e
successive integrazioni e modificazioni;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante attuazione delle
direttive 85/395/CE e 89/396/CE concernenti l'etichettatura, la presentazione e
la pubblicità dei prodotti alimentari;
Vista la legge 23 agosto 1993, n. 352, recante le norme quadro di materia di
raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati;
Ritenuta la necessità di modificare alcune norme della legge 23 agosto 1993, n.
352, allo scopo di conformare la disciplina dei funghi epigei ai principi e alle
norme di diritto comunitario e assicurare la tutela della salute umana;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 15
dicembre 1994;
Vista la deliberazione dei Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2
giugno 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, della sanità e del bilancio e della programmazione
economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1
(Ispettorati micologici)
Art. 9, comma 1, legge 23 agosto 1993, n. 352
- Il Ministero della sanità stabilisce, con proprio
decreto, entro il 31 dicembre 1996, i criteri per il rilascio dell'attestato
di micologo e le relative modalità.
- Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
istituiscono ed organizzano, nell'ambito delle aziende USL, uno o più centri
di controllo micologico pubblico (ispettorati micologici).
Art. 2 (Vendita di funghi freschi spontanei)
Art. 14, legge 23 agosto 1993, n. 352
- La vendita dei funghi freschi spontanei è soggetta ad
autorizzazione comunale.
- L'autorizzazione comunale viene rilasciata
esclusivamente agli esercenti che siano stati riconosciuti idonei alla
identificazione delle specie fungine commercializzate dai competenti servizi
territoriali della regione o delle provincie autonome di Trento e Bolzano.
- La vendita dei funghi coltivati freschi rimane
assoggettata alla normativa vigente per i prodotti ortofrutticoli.
- Per l'esercizio dell'attività di vendita, lavorazione,
conservazione e confezionamento delle diverse specie di funghi, è richiesta
l'autorizzazione sanitaria prevista dalle norme vigenti.
Art . 3
(Certificazione sanitaria)
Art 15, legge 23 agosto 1993, n. 352
- La vendita dei funghi freschi spontanei destinati al
dettaglio è consentita, previa certificazione di avvenuto controllo da parte
dell'azienda USL, secondo le modalità previste dalle autorità regionali e
delle province autonome di Trento e Bolzano.
Art. 4
(Commercializzazione delle specie di funghi)
Art 16, legge 23 agosto 1993, n. 352
- È consentita la commercializzazione delle specie di
funghi freschi spontanei e coltivati, elencate all'allegato I.
- Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
integrano, con propri provvedimenti, l'elenco delle specie di cui all'allegato
I con altre specie commestibili riconosciute idonee alla commercializzazione
in ambito locale, e ne danno comunicazione al Ministero della sanità che
provvede alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
- È consentita la commercializzazione di altre specie di
funghi freschi spontanei e coltivati provenienti da altri Paesi purché
riconosciute commestibili dalla competente autorità del Paese di origine. A
tal fine l'ispettorato micologico competente per territorio effettua verifiche
a sondaggio sulle partite poste in commercio.
Art. 5 (Denominazione
"funghi secchi")
Art 17, legge 23 agosto 1993, n. 352
- Con la denominazione di"funghi secchi" si intende il
prodotto che, dopo essicamento naturale o meccanico, presenta un tasso di
umidità non superiore a 12% +/- 2% m/m e con tale denominazione possono essere
posti in commercio funghi appartenenti alle seguenti specie:
- Boletus edulis e relativo gruppo (Boletus
pinicola, Boletus aereus, Boletus reticulatus);
- Cantharellus (tutte le specie escluse
subcibarius, tubaeformis varietà lutescens e muscigenus);
- Agaricus bisporus;
- Marasmius oreades;
- Auricularia auricula-judae;
- Morchella (tutte le specie);
- Boletus granulatus;
- Boletus badius;
- Craterellus cornucopioides;
- Psalliota hortensis;
- Lentinus edodes;
- Pleurotus ostreatus;
- Lactarius deliciosus;
- Amanita caesarea.
- Possono altresì essere poste in commercio altre specie
riconosciute idonee con successivi decreti del Ministro della sanità, di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
nonché provenienti dagli altri paesi dell'Unione europea e dai Paesi aderenti
all'accordo sullo spazio economico europeo, purché legalmente commercializzate
in detti Paesi.
- I funghi secchi, provenienti da altri paesi dell'Unione
europea e dai Paesi aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo,
possono essere commercializzati anche con altre denominazioni che facciano
riferimento al trattamento di disidratazione subito, se queste sono consentite
nei Paesi suddetti.
- La durabilità dei funghi secchi non può essere superiore
ai 12 mesi dal confezionamento.
- L'incidenza percentuale delle unità difettose o
alterate, per ogni singola confezione, non deve superare a seconda della
categoria qualitativa di cui al comma 5, il range di 25-40% m/m, suddiviso
come segue:
- impurezze minerali, non più del 2% m/m;
- impurezze organiche di origine vegetale, non più dello
0,02% m/m;
- tramiti di larve di ditteri micetofilidi, non più del
25% m/m;
- funghi anneriti, non più del 20% m/m.
- La denominazione di vendita dei funghi secchi di cui al
comma 1, lettera a), deve essere accompagnata da menzionni qualitative
rispondenti alle caratteristiche dei funghi, stabilite con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 30 giugno
1996.
Art. 6
(Confezionamento dei funghi)
Art. 18, legge 23 agosto 1993, n. 352
- I funghi secchi sono venduti interi o sminuzzati, in
confezioni chiuse, con l'indicazione facilmente visibile del nome scientifico
accompagnato dalla menzione di cui all'art. 5, comma 6.
- Le imprese ed i soggetti singoli o associati che
svolgono attività di preparazione o di confezionamento di funghi spontanei
secchi o conservati indicano nella richiesta di autorizzazione, di cui
all'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modifiche ed
integrazioni, anche le generalità del micologo sotto il cui controllo avviene
l'identificazione delle specie di cui all'art. 5. Le imprese già operanti alla
data di entrata in vigore della legge 23 agosto 1993, n. 352, si adeguano alle
disposizioni di cui al presente comma entro il 30 giugno 1998.
- I contravventori delle disposizioni di cui al comma 2
sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquecentomila a lire un milione.
Art 7 (Funghi porcini)
Art. 19, legge 23 agosto 1993, n. 352
- È vietata la vendita al minuto di funghi secchi allo
stato sfuso, ad eccezione dei funghi appartenenti alla specie Boletus
edulis e relativo gruppo (porcini), di cui all'art. 5, comma 1.
- Con la denominazione "funghi porcini" possono essere
posti in commercio solo funghi appartenenti alla specie Boletus edulis
e relativo gruppo.
- La vendita dei funghi secchi sfusi è soggetta
all'autorizzazione comunale, ai sensi dell'art. 2.
Art. 8
(Gamme di quantità nominale)
Art. 20, legge 23 agosto 1993, n. 352
- Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato possono essere stabilite gamme di quantità nominale dei
preimballaggi di funghi secchi destinati al consumatore.
- Le gamme di cui al comma 1 possono essere modificate o
integrate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
Art. 9
(Trattamento dei funghi)
Art. 21, legge 23 agosto 1993, n. 352
- I funghi delle specie elencate nell'allegato II possono
essere conservati sott'olio, sott'aceto, in salamoia, congelati, surgelati o
altrimenti preparati.
- L'elenco di cui all'allegato II può essere modificato
con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
- È consentita la commercializzazione di altre specie di
funghi conservati o secchi o comunque preparati, provenienti da altri Paesi,
purché riconosciuti commestibili dalla competente autorità del Paese
d'origine.
- I funghi di cui ai commi 1 e 3 debbono essere sottoposti
a trattamenti termici per tempi e temperature atti ad inattivare le spore del
Clostridium botulinum e/o acidificati a valori di pH inferiori a 4,6
e/o addizionati di inibenti atti a impedire la germinazione delle spore.
- La distribuzione di cui al comma 4 non si applica ai
funghi congelati, surgelati o secchi.
- Ogni confezione può contenere funghi di una o più
specie.
Art. 10 (Etichettatura dei funghi)
- L'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei
funghi devono essere conformi alle disposizioni di cui al decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 109, recante: "Attuazione delle direttive 89/395 e 89/396
CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti
alimentari".
- Per la designazione dei funghi devono essere utilizzati
i nomi scientifici delle relative specie.
- L'etichettatura dei funghi freschi sfusi o
preconfezionati, che non possono essere consumati crudi, deve riportare
l'indicazione dell'obbligo della cottura.
- La dicitura "ai funghi" o simili, utilizzata
nell'etichettatura di prodotti alimentari a base di funghi, non comporta
l'obbligo di ulteriori specificazioni.
Art. 11 (Vigilanza)
- La vigilanza sull'applicazione della legge 23 agosto
1993, n. 352, ferme restando le competenze delle regioni e delle province
autonome di Trento e Bolzano, è affidata, secondo le norme vigenti e le
rispettive competenze, agli agenti del Corpo forestale dello Stato, ai nuclei
antisofisticazioni e sanità dell'Arma dei carabinieri, alle guardie venatorie
provinciali, agli organi di polizia urbana e rurale, alle aziende USL, alle
guardie giurate campestri, agli agenti di custodia dei consorzi forestali e
delle aziende speciali, alle guardie giurate volontarie ed agli uffici di
sanità marittima, aerea e di confine terrestre del Ministero della sanità.
- Le guardie giurate, addette ai compiti di vigilanza,
devono possedere i requisiti di cui all'art. 138 del regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, ed essere riconosciute dal prefetto competente per territorio.
Art. 12 (Norme transitorie)
- Il presente regolamento entra in vigore il giorno della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Tuttavia è consentita l'utilizzazione di etichette e imballaggi non conformi
alle norme previste dal presente regolamento, purché conformi alle norme
precedentemente in vigore, per sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento. I funghi così confezionati possono essere
commercializzati fino alla scadenza del termine minimo di conservazione
riportato sui relativi preimballaggi.
Art. 13 (Norme finali)
- Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento
cessano di avere efficacia: l'art. 9, comma 1, l'art.
11, l'art. 14, l'art. 15, l'art. 16, l'art. 17, l'art. 18, l'art. 19, l'art.
20, l'art. 21 e l'art. 22 della legge 23 agosto 1993, n. 352.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 luglio 1995
Allegato I
(previsto dall'art. 4, comma 1, primo capoverso)
- Agaricus arvensis;
- Agaricus bisporus;
- Agaricus bitorquis;
- Agaricus campestris;
- Agaricus hortensis;
- Amanita caesarea;
- Armillaria mellea;
- Auricularia auricula-judae;
- Boletus aereus;
- Boletus appendiculatus;
- Boletus badius;
- Boletus edulis;
- Boletus granulatus;
- Boletus impolitus;
- Boletus luteus;
- Boletus pinicola;
- Boletus regius;
- Boletus reticulatus;
- Boletus rufus;
- Boletus scaber;
- Cantharellus (tutte le specie escluse
subcibarius, tubaeformis varietà lutescens e muscigenus);
- Clitocybe geotropa;
- Clitocybe gigantea;
- Craterellus cornucopioides;
- Hydnum repandum;
- Lactarius deliciosus;
- Leccinum (tutte le specie);
- Lentinus edodes;
- Macrolepiota procera;
- Marasmius oreades;
- Morchella (tutte le specie);
- Pleurotus cornucopiae;
- Pleurotus eryngii;
- Pleurotus ostreatus;
- Pholiota mutabilis;
- Pholiota nameko mutabilis;
- Psalliota bispora;
- Psalliota hortensis;
- Tricholoma columbetta;
- Tricholoma equestre;
- Tricholoma georgii;
- Tricholoma imbricatum;
- Tricholoma portentosum;
- Tricholoma terreum;
- Volvariella esculenta;
- Volvariella volvacea;
- Agrocybe aegerita (Pholiota aegerita);
- Pleurotus eryngii;
- Stropharia rugosoannulata.
Allegato II
(previsto dall'art. 9, comma 1, primo capoverso)
- Agaricus arvensis;
- Agaricus bisporus;
- Agaricus campestris;
- Amanita caesarea;
- Armillaria mellea;
- Auricularia auricula-judae;
- Boletus aereus;
- Boletus badius;
- Boletus edulis;
- Boletus granulatus;
- Boletus impolitus;
- Boletus luteus;
- Boletus pinicola;
- Boletus regius;
- Boletus reticulatus;
- Cantharellus (tutte le specie escluse subcibarius,
tubaeformis varietà lutescens e muscigenus);
- Clitocybe gigantea;
- Clitocybe geotropa;
- Craterellus cornucopioides;
- Hydnum repandum;
- Lactarius deliciosus;
- Lentinus edodes;
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